La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 gennaio 2024, n. 2212, ha stabilito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (nella specie, era stata contestava la notifica, in quanto effettuata con un file con estensione “pdf” anziché ‘p7m’, priva di firma digitale e di attestazione di conformità).
Consegna di atto tramite PEC e conoscenza dell’atto in essa contenuto
di Redazione
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