La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 giugno 2023, n. 15676, ha stabilito che nell’ipotesi di inadempimento del datore di lavoro rispetto all’ordine di reintegrazione, e nel caso in cui si debba considerare legittima l’eccezione di inadempimento del lavoratore consistente nel non presentarsi a lavoro, l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, altrimenti configurandosi (salvo sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive) una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (nella specie, la S.C. ha ribadito che costituisce inadempimento all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta).
Connotati dell’ottemperanza datoriale alla riammissione del lavoratore
di Redazione
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