La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 10 ottobre 2023, n. 28320, ha stabilito che allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, deve applicarsi comunque il principio per cui, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel Ccnl, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e nel caso disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’articolo 36 della Costituzione si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole, dovendo osservarsi che la Costituzione ha accolto una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all’autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi mentre i due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all’autonomia negoziale anche collettiva.
Confronto tra retribuzione da contratto collettivo e principio art. 36 Cost.
di Redazione
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