La condotta extralavorativa non giustifica il licenziamento se non è reato e non danneggia l’immagine del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio 2024, n. 12306, ha ritenuto che la condotta extralavorativa del dipendente, in sede penale ritenuta non costituente reato e quindi di disvalore sociale minore rispetto a quella costituente reato, e in assenza di danni all’immagine del datore, non è tale da incidere negativamente in via definitiva sullo svolgimento e proseguimento dell’attività lavorativa.

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