Condizione di totale inattività del lavoratore: risarcimento del danno alla professionalità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 novembre 2021, n. 31182, ha ritenuto che il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio, viola l’articolo 2103, cod. civ., oltre a essere lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente.

Nella specie, la Suprema Corte ha accolto la domanda del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalità risentito per effetto della totale deprivazione delle mansioni a lui ascritte, che aveva determinato un grave pregiudizio alla libera esplicazione della personalità in ambito lavorativo, comportando una notevole riduzione delle chance di crescita professionale.

 

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