Condizione di debolezza del lavoratore: accertamento e transazioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 novembre 2017, n. 27940, ha stabilito che l’articolo 2113 cod. civ. non consente al giudice di valutare volta per volta se e in che misura la condizione di debolezza del lavoratore sia venuta meno e neppure può dirsi che l’accertamento giudiziale di un dato diritto elimini o riduca tale condizione, giacché nel corso del rapporto il lavoratore può anche essere indotto a rinunciare ad azionare il titolo esecutivo o ad avvalersi d’una precedente sentenza di condanna generica per timore di conseguenze pregiudizievoli nel prosieguo del rapporto medesimo: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto inapplicabile l’impugnazione della transazione ex articolo 2113 cod. civ., nonostante che essa sia preclusa unicamente nei casi di cui all’ultimo comma della disposizione medesima, sull’ulteriore rilievo che la sentenza favorevole al lavoratore, oltre a far venir meno la sua situazione di debolezza contrattuale, avrebbe trasformato in disponibili i diritti indisponibili alla retribuzione proporzionata a qualità e quantità del lavoro svolto di cui all’articolo 36, Costituzione.

 

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