La condanna penale per maltrattamenti in famiglia integra giusta causa di licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2024, n. 31866, ha stabilito che nella nozione legale di giusta causa di licenziamento è possibile includere una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto dell’altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specialmente quando il lavoratore svolge mansioni di pubblico servizio, come il conducente di autobus, che comportino un costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo. La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto il lavoratore è tenuto non solo a svolgere la prestazione assegnata, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, al di fuori dall’ambito lavorativo, azioni o comportamenti che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; queste condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

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