La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 dicembre 2023, n. 35020, ha stabilito che ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. Sicché esso ben può, qualora sia basato su ragioni non oggettive attinenti ad esigenze di riorganizzazione aziendale, bensì concernenti la persona ed il contegno del dirigente, essere anche giustificato dall’inadeguatezza del lavoratore rispetto all’incarico affidatogli o da una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che presiedono lo svolgimento del rapporto.
Concetto di giustificatezza in ipotesi di licenziamento del dirigente
di Redazione
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