Compatibilità tra carica di amministratore e rapporto subordinato: onere della prova a carico dell’ente previdenziale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2487, ha giudicato cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base a una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. L’onere probatorio in questione spetta all’ente previdenziale, in quanto soggetto tenuto, in linea generale, alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligo contributivo.

 

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