Commercialisti non iscritti alla Cassa previdenziale: obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata

La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821, ha stabilito che i dottori commercialisti, i quali – benché iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per redditi da lavoro dipendente – non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’Albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque a iscriversi alla Gestione separata presso l’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

 

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