Colpa grave lavoratrice madre: licenziamento ingiustificato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2017, n. 2004, ha stabilito che la colpa grave della lavoratrice madre che legittima il licenziamento non corrisponde a un giustificato motivo soggettivo o a una situazione prevista dal Ccnl come giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva. Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 61/1991, è necessario verificare se sussiste nel caso concreto una colpa specificamente prevista dall’articolo 3, lettera a), D.Lgs. 151/2001. La Corte dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice madre che, riammessa nel posto di lavoro in precedenza occupato, non riprende servizio presso la sede dove è stata trasferita e prolunga l’assenza ingiustificata.

 

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