Il collocamento a riposo dopo i 65 anni non è licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 gennaio 2017, n. 1743, ha deciso che, a fronte della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 65° anno di età, la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente non integra un’ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà del datore di avvalersi del meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. Di conseguenza, al lavoratore non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso.

 

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