Regime di responsabilità solidate in caso di appalto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2023, n. 2517, ha stabilito che deve ritenersi che le norme secondo cui, nel luogo di lavoro dove sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti, si applichino anche al subcommittente e al subappaltatore, qualora collaborino insieme nell’ambito di un medesimo procedimento (produttivo in senso lato), finalizzato alla realizzazione di una stessa opera (edilizia o di genio civile), che si compia all’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.

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