Clausola penale: deve essere oggetto di contrattazione e necessita del consenso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° dicembre 2020, n. 27422, ha stabilito che la clausola penale si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento; presupposto indispensabile per la sua esistenza è che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e, comunque, approvazione, poiché la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso e non rientra tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale.

 

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