Cigd: in caso di fallimento il dipendente non è ammesso al passivo del fallimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° settembre 2022, n. 25838, ha stabilito che, in tema di Cigs, anche la Cigd, istituita dall’articolo 2, comma 64, L. 92/2012, rientra nella previsione dell’articolo 2120, comma 3, cod. civ., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a un’aliquota percentuale di essa. Il pagamento della Cigd spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di Tfr maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.

 

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