Cessione di ramo d’azienda possibile solo se è preesistente una realtà produttiva autonoma e funzionante

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2021, n. 18948, ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 32, D.Lgs. 276/2003, la nozione di ramo d’azienda di cui all’articolo 2112, cod. civ., è rimasta immutata e fedele alle Direttive Europee in materia (Direttive 1998/50/CE e 2001/23/CE): per ramo d’azienda si intende ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sul presupposto di una preesistenza, potendosi conservare solo qualcosa che già esista. Non si configura, quindi, un ramo d’azienda suscettibile di cessione in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionante, qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti (cedente e cessionario) nel negozio.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva definito la cessione di un gruppo di dipendenti come vero e proprio trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e non, invece, come mera esternalizzazione del servizio, a fronte della conservazione della propria identità, a seguito del trasferimento, dell’entità trasferita.

 

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