La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 febbraio 2016, n.2647, ha stabilito che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.49, D.P.R. n.602/73, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art.29, co.2, D.Lgs. n.46/99 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art.24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art.1, co.2, D.M. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.
Cartelle esattoriali Inps valide anche senza termine di opposizione
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