Cariche sociali e lavoro subordinato nella medesima società di capitali: precisazioni

L’Inps, con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha illustrato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali. L’Istituto, al fine di garantire uniformità di trattamento delle suddette casistiche, precisa che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il potere deliberativo deve essere affidato all’organo collegiale di amministrazione;
  • deve sussistere il vincolo della subordinazione, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto;
  • il soggetto deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.

 

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