Carcerazione preventiva per periodo superiore a quello previsto dal Ccnl: licenziamento legittimo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 marzo 2021, n. 6714, ha ritenuto che, in caso di impossibilità sopravvenuta ex articolo 1464, cod. civ., la persistenza o meno di un interesse rilevante a ricevere le ulteriori prestazioni, in ipotesi di assenza dal lavoro per carcerazione preventiva, deve essere parametrata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell’articolo 3, ultima parte, L. 604/1966, e cioè con riferimento alle oggettive esigenze dell’impresa, da svolgere, però, con una valutazione ex ante, e non già ex post, in cui si tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura e importanza delle mansioni del dipendente, del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevole prevedibilità di ulteriore durata dell’impossibilità, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell’assenza.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore attinto dalla misura della carcerazione preventiva per una durata superiore al tempo di tolleranza prescritto dal Ccnl.

 

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