La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2023, n. 25478, ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio, c.d. “tempo tuta”, costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (nella specie, relativa alla richiesta avanzata da alcuni ferrovieri per vedersi riconosciuto il compenso per il c.d. “tempo tuta”, il discrimine per il diritto alla retribuzione era stato individuato nell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali: non essendo dimostrata detta circostanza, ma anzi, essendo dimostrato il contrario, la Corte ha rigettato l’appello, negando ai ferrovieri il diritto alla retribuzione per il tempo tuta).
Quando il c.d. “tempo tuta” rientra nel concetto di orario di lavoro?
di Redazione
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