Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha chiarito che il beneficio contributivo di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, L. 213/2023, che prevede, per il triennio 2024-2026, una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Bonus mamme riconosciuto anche in caso di rapporto di lavoro intermittente
di Redazione
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