Bonus carburante: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha illustrato l’agevolazione fiscale relativa al c.d. bonus carburante, ex articolo 2, D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 51/2022.

La circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.

In base alla norma, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, compresi anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. Considerato che la norma è volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Il Fisco precisa che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, viene chiarito che il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51, Tuir; pertanto, va conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Infine, i buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In quest’ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato, dall’articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015.

 

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