Benefici fiscali vittime del dovere e familiari: l’Inps non è più sostituto d’imposta

L’Inps, con messaggio n. 3505 dell’8 settembre 2017, ha precisato che, in base al disposto di cui al comma 211, L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione d’imposta da parte dell’Inps, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.

Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute Irpef sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730, seppure riferite al periodo d’imposta dell’anno 2016.

Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’Inps non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730, ancorché sia stato rilasciato il modello CU2017.

 

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