La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 maggio 2016, n.9904, ha stabilito che anche la rilevazione dei dati di entrata e di uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, c.d. badge elettronico aziendale, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall’ispettorato del lavoro, si risolve in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella fattispecie prevista dal co.2, art.4, L. n.300/70.
Badge elettronico per controllo a distanza: necessario accordo sindacale
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