La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2016, n.8376, ha stabilito che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro: deve tuttavia ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che attribuisce la qualificazione di collaborazione autonoma al rapporto tra le parti in modo coerente con la qualità professionale di architetto del lavoratore, qualificazione giustificata sulla base di argomentazioni risultanti da accertamenti in fatto, come risulta dalle deposizioni esaminate.
Autonomia e subordinazione desunte dal concreto svolgimento della prestazione
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