La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 dicembre 2023, n. 36000, ha stabilito che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di attrezzature fornite dall’appaltante non implica l’illiceità dell’appalto ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l’uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all’appaltatrice di un’autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa; tale criterio ha assunto pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la descritta presunzione della L. n. 1369/1960 è stata oggetto di abrogazione e non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto, sicché, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. pesanti, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.
Autonomia dell’appaltatore e disponibilità di mezzi forniti dall’appaltante
di Redazione
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