Le attività ludiche del lavoratore in malattia non integrano giusta causa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2018, n. 1173, ha ritenuto che la condotta del lavoratore, che, in ossequio alle disposizioni del proprio medico curante, abbia ripreso a compiere attività della vita privata – senza tuttavia svolgere altra e ulteriore attività lavorativa – non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse di parte datoriale, dovendosi ritenere che l’espletamento di altra attività da parte del lavoratore durante lo stato di malattia, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata, lavorativa ed extralavorativa, costituisca indice di una scarsa considerazione del dipendente alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia a impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa.

 

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