La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2023, n. 9148, ha stabilito che la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo (nella specie, una lavoratrice si era resa responsabile dello svolgimento, senza autorizzazione, di attività infermieristiche all’esterno dell’organizzazione datoriale per un lungo periodo ed aveva sporto denuncia presso il medesimo datore di lavoro, rispetto ad analoghe condotte di altri colleghi).
Attenuazione al regime sanzionatorio in caso di c.d. whistleblowing
di Redazione
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