Assunzione obbligatoria: il mancato superamento della prova richiede il recesso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2017, n. 16390, ha stabilito che, nell’ipotesi di avviamento di invalido per assunzione obbligatoria ai sensi della L. 482/1968, il contratto di lavoro può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell’invalido; nel caso di esito negativo dell’esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro, purché motivato con l’indicazione delle ragioni serie e obiettive che non hanno consentito il superamento del periodo di prova e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla minorazione dell’invalido.

 

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