La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 20 luglio 2023, n. 21627, ha stabilito che in materia di assistenza ai portatori di handicap, l’articolo 33, comma quinto, della Legge 104/92, nel testo modificato dalla Legge 53/2000 e dalla legge 183/10, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con Legge 18/2009.
Assistenza a familiare disabile e facoltà di scelta della sede di lavoro
di Redazione
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