Assegno unico universale per percettori di RdC: precisazioni sull’invio del modello “Rdc/Pdc – Com/AU”

L’Inps, con messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, a parziale rettifica di quanto indicato al § 5 del messaggio n. 2261/2022, ha precisato che, relativamente alla corresponsione d’ufficio dell’Auu in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Reddito di cittadinanza/assegno unico e universale, incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’assegno unico e universale, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo. Pertanto, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione RdC/Auu e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione RdC/Auu già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del RdC da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’assegno unico e universale, ai fini della sola integrazione RdC/Auu, non trova applicazione il termine del 30 giugno 2022, previsto dall’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 230/2021, per la presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.

 

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