Assegno unico per i figli a carico: il subentro del genitore superstite

L’Inps, con messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, ha comunicato l’implementazione del servizio per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta, per l’integrazione della domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu).

Nella fase di presentazione della domanda dell’Auu da parte del genitore superstite, il servizio rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’Auu con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

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