La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 aprile 2016, n.6697, ha stabilito che, in caso di malattia del dipendente, la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal Ccnl di categoria, ancorché richiesto allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l’effetto di giustificare l’assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo l’esaurimento di detta aspettativa possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto sia sotto il profilo dell’affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto.
Aspettativa: legittimo il licenziamento per mancata giustificazione assenza
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