Aree di crisi industriale complessa: mobilità in deroga

L’Inps, con messaggio n. 3295 del 6 settembre 2022, ha precisato che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 127, L. 234/2021, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, L. 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter, D.L. 119/2018. Poiché la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Anpal e al Ministero del lavoro, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

L’Istituto recepisce l’assegnazione alle Regioni delle risorse finalizzate all’erogazione dei trattamenti e offre le istruzioni contabili.

 

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