Applicazione della sanzione in materia di collocamento in ipotesi di contestazione di maxisanzione

L’articolo 3, comma 3-quinques, D.L. 12/2002 comprende tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003.

Tale disposizione sanziona, tra l’altro, anche l’omessa comunicazione di cessazione, ex articolo 21, comma 1, L. 264/1949, che, pertanto, non troverà applicazione in caso di contestazione della maxisanzione. Tuttavia, l’INL precisa che la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita solo nell’ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall’inizio alla fine completamente “in nero”.

Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – e sia, quindi, emerso anche in ragione di accertamento ispettivo – l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi del citato articolo 21, L. 264/1949.

 

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