Applicabilità delle tutele crescenti agli autoferrotranvieri

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.24 del 24 settembre, ha chiarito che alla categoria degli autoferrotranvieri è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n.23/15, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale.

Considerato infatti l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione, con sentenza n.11547/12, secondo cui per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio decreto n.148/31 si applica la disciplina generale ex art.18, L. n.300/70, e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art.18, L. n.300/70 e nel D.Lgs. n.23/15, secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.

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