Appalto: il principio di solidarietà esonera il lavoratore dall’onere della prova

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2019, n. 834, ha stabilito che il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto