Appalto illecito: doppio termine di decadenza dall’impugnazione non a applicabile al lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 luglio 2022, n. 22168, ha stabilito che il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli articoli 6, commi 1 e 2, L. 604/1966 e 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa a ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto, in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso.

 

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