La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 giugno 2024, n. 15840, ha stabilito che il diritto a una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell’anzianità nel servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. L’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, che va valutato in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto a una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
Anzianità di servizio e diritto a una maggiore retribuzione
di Redazione
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