Anzianità contributiva di 52 settimane annue anche per part-time verticale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 dicembre 2015, n.24647, ha deciso che l’anzianità contributiva di 52 settimane annue riconosciuta al lavoratore con part-time orizzontale deve parimenti essere riconosciuta al lavoratore con part-time verticale. Il lavoro a tempo parziale verticale si concretizza nello svolgimento dell’attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Pertanto, al pari del lavoratore con part-time orizzontale, i periodi non lavorati discendono dall’esecuzione del contratto e non dalla sua sospensione. In definitiva, il lavoro a tempo parziale non implica l’interruzione dell’impiego e i periodi lavorati non devono essere esclusi dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria a fini pensionistici.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza di merito che riconosceva l’avvenuta maturazione dell’anzianità contributiva di un assistente di volo il quale aveva lavorato per 6 mesi l’anno.

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