Anticipi provvigionali e risoluzione anticipata del contratto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 marzo 2023, n. 8466, ha stabilito che qualora sussista un’ipotesi di anticipi provvigionali, cioè di importi erogati dalla società mandante – secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali – una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1748 c.c. (che riguardano le provvigioni), con operatività del diverso art. 2033 c.c. in quanto essendo la provvigione erogata dal preponente  pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto