La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 marzo 2023, n. 8466, ha stabilito che qualora sussista un’ipotesi di anticipi provvigionali, cioè di importi erogati dalla società mandante – secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali – una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1748 c.c. (che riguardano le provvigioni), con operatività del diverso art. 2033 c.c. in quanto essendo la provvigione erogata dal preponente pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.
Anticipi provvigionali e risoluzione anticipata del contratto
di Redazione
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