Annullabilità delle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41271, ha ritenuto che le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata – con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l’invalidità dell’atto di dimissioni – l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto