La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24606, ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’articolo 2, D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico e attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dell’articolo 2 citato, commi 2 e 6, il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.
Anf: rileva solo il reddito del nucleo composto da coniuge affidatario e figli
di Redazione
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