Anf: rileva solo il reddito del nucleo composto da coniuge affidatario e figli

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24606, ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’articolo 2, D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico e attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dell’articolo 2 citato, commi 2 e 6, il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto