Amministratore di società: rinunciabile il diritto al compenso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 settembre 2019, n. 22802, ha stabilito che l’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli; tale diritto è disponibile e può essere oggetto di rinuncia, anche attraverso una remissione tacita del debito. Tale rinuncia, tuttavia, non si desume semplicemente dalla sua condotta inerte, ma necessita di un comportamento concludente tale da rivelare in modo univoco la sua volontà abdicativa. Nel caso di specie, il non aver mai richiesto la liquidazione del proprio compenso durante l’intero e lungo rapporto di lavoro può realizzare la condotta di tacita rinuncia al compenso.

 

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