Agenzia Entrate: deducibilità dei contributi da riscatto

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 62/2024, ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati ai fini del riscatto della laurea.

La fattispecie in oggetto prende in esame una fattispecie caratterizzata da un duplice ed alternativo trattamento: il primo a favore dei dipendenti dell’Ente istante assunti entro il 31 dicembre 2000, nei confronti dei quali spetta un’indennità di anzianità corrisposta all’atto della cessazione del rapporto, determinata anche in relazione ai periodi per i quali sia previsto il riscatto a carico dell’Ente medesimo, ed il secondo declinato nei confronti di coloro assunti a partire dal 1° gennaio 2001, che vedono applicate le regole proprie del TFR.

Il quesito verte sulle casistiche che interessano i secondi, ed in particolare coloro che dopo aver effettuato il riscatto del periodo di laurea, ed aver quindi visto trattenuto il relativo onere, ne richiedono la restituzione.

Con la risposta n. 62/2024, l’Agenzia Entrate ribadisce la totale deducibilità dal reddito delle somme versate a titolo di riscatto contributivo del periodo di laurea.

Al contempo, sono da assoggettare a tassazione separata le somme eventualmente restituite nei confronti di coloro che sono stati assunti successivamente al 31 dicembre 2000 ed abbiano in precedenza visto trattenuto l’onere da riscatto sostenuto.

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