Affitto d’azienda: obblighi nella prevenzione di infortuni

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 10 febbraio 2021, n. 5200, ha stabilito che colui che subentri, in forza di un contratto di affitto d’azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa, assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto. Il gestore, quale datore di lavoro, è pertanto responsabile del reato di cui agli articoli 63 e 64, D.Lgs. 81/2008, qualora ometta di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1-3, a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore.

 

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