AdE: determinazione del plafond di deducibilità per la previdenza complementare

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 76/2024, fornisce chiarimenti in merito alla costituzione del plafond per l’ulteriore deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare.

Si tratta, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 252/2005, che nello stabilire la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito per i contributi versati a forme di previdenza complementare, stabilisce anche la facoltà di costituzione di un plafond da parte di coloro che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del citato decreto determinato sulla differenza (su base annua) tra 5.164,57 € e il valore di quanto concretamente destinato.

Il plafond così determinato può essere costituito nei primi cinque anni di adesione a forme di previdenza complementare, e non può in ogni caso eccedere la soglia di 2.582,29 € su base annua, e può essere utilizzato nei venti anni successivi.

L’Istanza di interpello mira a far luce sul ruolo dei contributi versati nell’interesse dei familiari a carico di cui all’articolo 12, Tuir (secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, D.Lgs. 252/2005).

In questo senso l’Agenzia Entrate precisa che anche i contributi versati in favore di familiari a carico, concorre a determinare la somma residua (data dalla differenza con la soglia annua di esenzione) che può costituire plafond da utilizzare in termini di deducibilità per i venti anni successivi.

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