Accordo FSBA Artigianato: riserve dal Ministero sui criteri di calcolo

Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, con Cgil, Cisl e Uil, con accordo 10 dicembre 2015, hanno adeguato il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) del settore artigiano, come previsto dal D.Lgs. n.148/15. Dal 1° gennaio 2016 la nuova contribuzione FSBA a carico delle imprese è pari allo 0,45%.

A tal proposito il Ministero del Lavoro, con nota n.29 del 4 gennaio, ha comunicato alle parti firmatarie che il criterio di calcolo proposto per la contribuzione, basato sulla retribuzione imponibile previdenziale media del comparto artigianato, non è conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. n.148/15. Infatti, secondo il Dicastero, la formulazione letterale dell’art.27, co.5, lett.a), D.Lgs. n.148/15, non contempla espressamente la possibilità di considerare come base imponibile la media delle retribuzioni ai fini previdenziali dell’intero settore; tale possibilità, nel silenzio della legge, non può essere introdotta per via interpretativa, tanto più che la disposizione in esame disciplina una contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, non suscettibile di interpretazioni estensive.

Dal punto di vista ministeriale il criterio proposto penalizza i lavoratori con una retribuzione più bassa, che subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece, risulterebbe se l’aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita.

Il Ministero, pertanto, richiede alle parti firmatarie dell’accordo una nuova nota di accompagnamento che preveda l’applicazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria (0,45%) prendendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.

In attesa di tale nuovo atto il procedimento per l’adozione del decreto interministeriale è sospeso.

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