La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 maggio 2024, n. 11999, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nell’usufruire dei permessi ex L. 104/1992, sia sorpreso dall’agenzia investigativa a svolgere attività diverse da quelle di assistenza. Infatti, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore non è esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, ma essa deve comunque garantire al familiare disabile un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile si configura un abuso del diritto e la violazione dei principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro sia dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
Abuso dei permessi per assistenza a disabile: legittimo il licenziamento per giusta causa
di Redazione
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