Abbandono del posto di lavoro: ai fini del licenziamento non rileva la durata

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 luglio 2016, n. 15441, ha stabilito che l’abbandono del posto di lavoro deve intendersi non con riferimento alla durata della condotta contestata, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze di servizio. Va quindi escluso che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo del turno di servizio svolto. Nel caso in analisi correttamente il datore ha licenziato un vigilantes che si era allontanato alcuni minuti per andare a comprare il giornale, lasciando aperto un portoncino pedonale e la porta di guardiola.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto